La compensazione delle spese va limitata ai casi davvero particolari

Normalmente le spese del giudizio tributario dovrebbero seguire la soccombenza, nel senso che dovrebbero essere pagata dalla parte che risulta sconfitta nella lite. Spesso però purtroppo i giudici tributari tendono a compensare le spese di lite, anche se le norme del processo sono abbastanza rigide e prevedono che la compensazione è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o quando ci sono gravi ed eccezionali ragioni che devono comunque essere espressamente motivate.

La CTR Lazio, con sentenza n.4984 del 25 giugno 2019, ha stabilito così che non è ammissibile riferirsi a “gravi motivi” affermati solo in maniera astratta. Purtroppo la compensazione delle spese resta un malcostume molto diffuso nelle commisioni.

Sentenza nulla laddove mancano le ragioni della decisione.

Con sentenza n. 13638 del 21 maggio 2019, la Cassazione ha stabilito che una sentenza è nulla quando la motivazione si limita ad accogliere un
ricorso senza riprodurne le parti idonee a giustificare la valutazione
espressa, nonché senza indicare la ragione di fatto o di diritto che il
giudice abbia ritenuto di condividere.

La mera adesione (o il mero rigetto) acritica, senza esame della tesi
sostenuta dalle parti e delle ragioni di condivisione o meno, è affetta da
nullità processuale: trattasi di “motivazione apparente”.

CTP PALERMO 2019, sempre ammesso il ricorso contro gli avvisi bonari

CTP Palermo 2019, dep.25 marzo 2019.

La CTP Palermo conferma la possibilità di ricorrere direttamente contro le
comunicazioni di irregolarità (36-bis) e gli avvisi di rettifica (36-ter),
in quanto atti che pur non essendo previsti dall’art.19 del
D.Lgs.546/1992, possono essere considerati atti impositivi in quanto
incidenti sulla sfera patrimoniale del contribuente. Nel caso in questione
si trattava di un avviso di rettifica ex art.36-ter.

“Il Collegio, sentito il Giudice relatore, il difensore del contribuente,
il rappresentante dell’Ufficio resistente e letti gli atti, osserva che
l’atto impugnato, pur non rientrando fra quelli espressamente previsti
come impugnabili dalla norma, è destinato ad incidere sulla sfera
patrimoniale del contrbuente per cui a parere di questo Collegio il
ricorso è ammissibile.”