Società non operative e test di operatività: la Cassazione limita l’applicazione del meccanismo presuntivo nei primi anni di attività

La disciplina delle società non operative continua a rappresentare uno degli strumenti presuntivi più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
L’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede infatti un particolare meccanismo finalizzato a contrastare l’utilizzo di società ritenute “di mero godimento” o comunque prive di un’effettiva operatività economica, mediante l’attribuzione di un reddito minimo presunto.

Come noto, il sistema si fonda sul confronto tra:

  • i ricavi effettivamente conseguiti dalla società;
  • ed un ammontare minimo di ricavi “attesi”, determinato applicando specifici coefficienti ai beni patrimoniali risultanti in bilancio (immobili, partecipazioni, crediti e altre immobilizzazioni).

Il meccanismo assume particolare rilevanza pratica poiché il mancato superamento del test comporta conseguenze estremamente penalizzanti, tra cui:

  • determinazione di un reddito minimo imponibile;
  • limitazioni all’utilizzo del credito IVA;
  • restrizioni in tema di perdite fiscali.

In tale contesto si inserisce una recente ed interessante presa di posizione della Corte di Cassazione, che appare destinata ad incidere significativamente sull’applicazione della disciplina nei confronti delle società di recente costituzione.

Con l’ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025, la Suprema Corte ha infatti affermato che il test di operatività non può trovare valida applicazione nei primi anni di vita della società, poiché il meccanismo normativo presuppone necessariamente un periodo di osservazione sufficientemente significativo.

La pronuncia si fonda su una considerazione sistematica particolarmente rilevante.

L’art. 30 L. 724/1994 costruisce infatti il test attraverso una media triennale dei dati patrimoniali e reddituali, assumendo implicitamente che il periodo considerato sia idoneo a rappresentare una condizione di “normale operatività” dell’impresa.
Secondo la Cassazione, tale presupposto manca fisiologicamente nelle società neo-costituite, le quali si trovano frequentemente ad affrontare:

  • costi di avviamento;
  • investimenti iniziali;
  • fasi di start-up;
  • periodi fisiologici di non piena produttività.

La Corte osserva quindi che il periodo triennale previsto dalla norma non costituisce un elemento meramente matematico, bensì uno strumento volto ad assicurare attendibilità al meccanismo presuntivo.

Da ciò deriva una conclusione di notevole impatto pratico:
se il primo esercizio è già escluso ex lege dalla disciplina delle società non operative, anche i due esercizi successivi non sarebbero idonei a consentire una corretta applicazione del test, proprio per insufficienza del periodo storico di osservazione.

In tale prospettiva, la piena operatività del meccanismo presuntivo scatterebbe soltanto a partire dal quarto anno di attività.

L’affermazione assume particolare importanza per:

  • società immobiliari neo-costituite;
  • startup;
  • holding;
  • società in fase di investimento;
  • imprese ancora impegnate nella fase di organizzazione aziendale.

La pronuncia, tuttavia, non elimina automaticamente il rischio accertativo.

La Cassazione chiarisce infatti che l’Amministrazione finanziaria conserva comunque il potere di contestare la non operatività della società; ciò che viene meno è esclusivamente la possibilità di avvalersi automaticamente della presunzione legale prevista dall’art. 30 L. 724/1994.

Ne consegue che, nei primi anni di attività, l’onere probatorio tornerebbe integralmente in capo all’Ufficio, il quale dovrebbe dimostrare concretamente l’assenza di effettiva operatività societaria senza poter beneficiare del meccanismo presuntivo normativamente previsto.

Sotto il profilo operativo, rimangono tuttavia aperte numerose criticità.

L’Agenzia delle Entrate, almeno allo stato attuale, non sembra aver recepito tale orientamento, continuando ad applicare rigidamente la disciplina salvo specifiche cause di esclusione previste dalla norma o eventuali interpelli disapplicativi.

Inoltre, permane il problema dichiarativo relativo alla compilazione del prospetto società non operative nel modello Redditi, considerato che la mancata compilazione può determinare errori bloccanti nell’invio telematico della dichiarazione.

La decisione della Cassazione appare comunque particolarmente significativa sotto il profilo sistematico, poiché introduce un limite importante all’applicazione automatica di una disciplina fortemente presuntiva, riaffermando la necessità che il dato statistico utilizzato dal legislatore sia effettivamente rappresentativo della reale capacità operativa dell’impresa.

In definitiva, la pronuncia apre interessanti spazi difensivi per le società di recente costituzione, soprattutto nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria tenti di applicare il test in contesti ancora fisiologicamente caratterizzati da investimenti iniziali, bassa redditività o assenza temporanea di ricavi significativi.

Attenzione ai 60 giorni: l’intimazione di pagamento va impugnata subito

Quando arriva un’intimazione di pagamento, il contribuente ha spesso la tentazione di trascurarla, pensando che si tratti di un atto secondario o che si potrà far valere la prescrizione in un momento successivo, magari in occasione di un pignoramento. Nulla di più sbagliato.

Correttamente, anche secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 6436/2025), l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto che va necessariamente impugnato entro 60 giorni dalla notifica. Se non lo si fa, la pretesa tributaria si consolida e non sarà più possibile opporsi né eccepire vizi precedenti, come la mancata notifica della cartella o la prescrizione.

In pratica:

  • se la prescrizione era già maturata prima della cartella, occorreva impugnare la cartella;
  • se la prescrizione è maturata dopo la cartella o la cartella non è stata notificata, bisogna impugnare l’intimazione;
  • se si aspetta l’atto di pignoramento, ormai è troppo tardi: la pretesa è definitiva.

Il termine dei 60 giorni è perentorio: trascorso questo tempo, l’obbligazione diventa definitiva. Ciò in base al principio della non impugnabilità, secondo cui ogni atto successivo ad un altro diventato definitivo per mancata impugnazione, si può impugnare solo per vizi propri (e non per vizi dell’atto cosiddetto “presupposto” che era rimasto incontestato).

Lo Studio ha seguito diverse controversie in cui il punto decisivo è stato proprio l’impugnazione tempestiva dell’intimazione di pagamento. Intervenire nei termini ha permesso di bloccare pretese ormai prescritte o viziate, evitando che diventassero definitive.

Per questo è fondamentale non trascurare nessun atto notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: ogni intimazione rappresenta un passaggio cruciale per far valere i propri diritti

SEMPRE CON VOI

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento, è importante muoversi subito: i 60 giorni scorrono rapidamente e dopo non sarà più possibile contestare. Lo Studio è a disposizione per esaminare la tua posizione e valutare le difese più opportune.

Attenzione alla pericolosità delle “fatture generiche”

Secondo l’ordinanza n. 9912/2020 della Cassazione, una fattura che riporta solo in modo generico la descrizione di lavori edili effettuati presso un cantiere ubicato in una specifica località non è sufficiente per dedurre i costi e detrarre l’IVA. Questo è un obbligo di legge, non opzionale, e assume particolare rilievo ai fini probatori. Infatti, spetta sempre al contribuente l’onere della prova riguardo all’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri o costi deducibili e inerenti all’attività professionale o d’impresa svolta. La fattura costituisce un elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del Decreto Iva (DPR 633/1972). In caso di fattura generica, l’incertezza che la caratterizza fa venire meno la presunzione di veridicità, per cui a quel punto il contribuente deve provare l’esistenza e l’inerenza del costo attraverso la produzione di adeguata documentazione. La produzione di documenti di spesa (tra cui ad esempio gli avvenuti pagamenti, anche con strumenti tracciabili) o la dimostrazione della relativa contabilizzazione, non sono sufficienti. Il contribuente può quindi opporre documentazione integrativa rispetto alla fattura per provare l’inerenza (e quindi la loro deducibilità, con possibilità di detrazione dell’IVA); ad esempio, può produrre i contratti relativi alle prestazioni fatturate, da cui  si evinca il contenuto dei lavori, la durata, il luogo, il personale impiegato. Nel caso specifico, la Cassazione aveva esaminato il caso di una S.r.l. che aveva tentato di dedurre i costi di una fattura che riportava una descrizione molto generica: “Fattura per lavori di muratura eseguiti presso Vs. cantiere”. In questo caso, tale descrizione generica non permette di comprendere quale tipo di attività sia stata in concreto svolta, mancando per l’appunto i requisiti di cui all’art.21 del Decreto Iva (cioè la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni edilizie fatturate).

Se l’imprenditore è sfortunato o incapace, la società non è di comodo.

Nel nostro ordinamento è presente una normativa che tende a sfavorire le società “contenitori” di beni (in particolare immobili), al solo fine di evitarne il diretto possesso da parte delle persone fisiche. Questa normativa è quella comunemente chiamata delle “società di comodo”: se una società ha molti beni intestati, ma al contempo non svolge attività e quindi (sulla base di determinati parametri) non ha molti ricavi, allora scatta un reddito minimo che deve essere dichiarato (sulla base di coefficienti da applicare al valore dei beni) e sul quale vanno pagate le imposte.

Ebbene, la Cassazione ha stabilito (con sentenza 23384 dello scorso 24 agosto 2021) che nel caso di sfortuna o di incapacità dell’amministratore, la disciplina delle società di comodo può essere evitata (tecnicamente, si può disapplicare il test di operatività).

Il socio di società di persone può far valere il beneficio di preventiva escussione

In presenza di riscossione a mezzo ruolo di tributi, con presupposto impositivo realizzato da una società di persone, il socio può impugnare la cartella a lui notificata eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (secondo il quale i creditori sociali, prima di rivolgersi direttamente ai soci, devono provare a far valere i loro crediti direttamente nei confronti della società e solo dopo possono rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili).

Se siamo al cospetto di società semplici (nella pratica poco diffuse, in quanto non possono svolgere attività commerciali) o irregolari, il socio ha comunque l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi (totalmente o parzialmente) sul patrimonio sociale. Se si tratta di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni (quest’ultime anch’esse poco diffuse), è il creditore che dovrà provare l’insufficienza del patrimonio sociale (salvo che ciò non sia già acclarato da circostanze note, quali ad esempio l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese). Se tale prova non sarà fornita, sulla base di quanto previsto dall’art.2697 del c.c., il ricorso potrebbe essere accolto laddove l’onere della prova spetti all’amministrazione finanziaria che ha emesso il ruolo.

Questo è il succo di una sentenza dello scorso dicembre della Cassazione, emessa a Sezioni Unite.

buss0009

L’omessa produzione delle giacenze di magazzino determina il ricorso al metodo induttivo

Per la sentenza 32212/2019 della Cassazione, è legittimo l’accertamento induttivo laddove non è stata fornita all’amministrazione finanziaria la documentazione riguardante l’entità e il dettaglio delle giacenze di magazzino. Non presentare i dettagli e i calcoli delle giacenze, fa venir meno il rapporto di collaborazione che è previsto anche dallo Statuto del contribuente, con la conseguente possibilità dell’utilizzo delle presunzioni anche semplici.

La compensazione delle spese va limitata ai casi davvero particolari

Normalmente le spese del giudizio tributario dovrebbero seguire la soccombenza, nel senso che dovrebbero essere pagata dalla parte che risulta sconfitta nella lite. Spesso però purtroppo i giudici tributari tendono a compensare le spese di lite, anche se le norme del processo sono abbastanza rigide e prevedono che la compensazione è consentita solo nei casi di soccombenza reciproca o quando ci sono gravi ed eccezionali ragioni che devono comunque essere espressamente motivate.

La CTR Lazio, con sentenza n.4984 del 25 giugno 2019, ha stabilito così che non è ammissibile riferirsi a “gravi motivi” affermati solo in maniera astratta. Purtroppo la compensazione delle spese resta un malcostume molto diffuso nelle commisioni.

Agevolazioni prima casa: le dichiarazioni vanno effettuate subito, davanti al notaio.

La Cassazione ha chiarito (con la sentenza 23236/2018) che in caso di acquisto con agevolazioni “prima casa”, non basta essere in possesso dei requisiti, ma questi devono essere dichiarati in modo che il notaio possa inserirli nell’atto d’acquisto.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata al notaio fosse errata, non sarà possibile sanarla con una sorta di integrazione, pertanto il beneficio sarà definitivamente perduto.

 

Fatture con descrizioni generiche

Benché siano sempre mal viste da parte delle autorità fiscali le fatture in cui sono malamente descritte le operazioni che ne stanno alla base, va detto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 15 settembre 2016 (causa C-516/14) ha stabilito che non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di una fattura con descrizione generica, laddove esistano comunque tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti sostanziali.

Basandosi su questa sentenza peraltro anche la Cassazione (nell’ambito di una vicenda interna) ha stabilito che la presenza di una descrizione generica non determina di per sè l’impossibilità di detrarre l’iva, ma semplicemente l’inversione dell’onere della prova: il contribuente potrà provare, con documentazione integrativa, la correttezza e l’inerenza delle operazioni descritte genericamente (Cass., Ordinanza 13882 del 31 maggio 2018).