Società non operative e test di operatività: la Cassazione limita l’applicazione del meccanismo presuntivo nei primi anni di attività

La disciplina delle società non operative continua a rappresentare uno degli strumenti presuntivi più incisivi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.
L’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 prevede infatti un particolare meccanismo finalizzato a contrastare l’utilizzo di società ritenute “di mero godimento” o comunque prive di un’effettiva operatività economica, mediante l’attribuzione di un reddito minimo presunto.

Come noto, il sistema si fonda sul confronto tra:

  • i ricavi effettivamente conseguiti dalla società;
  • ed un ammontare minimo di ricavi “attesi”, determinato applicando specifici coefficienti ai beni patrimoniali risultanti in bilancio (immobili, partecipazioni, crediti e altre immobilizzazioni).

Il meccanismo assume particolare rilevanza pratica poiché il mancato superamento del test comporta conseguenze estremamente penalizzanti, tra cui:

  • determinazione di un reddito minimo imponibile;
  • limitazioni all’utilizzo del credito IVA;
  • restrizioni in tema di perdite fiscali.

In tale contesto si inserisce una recente ed interessante presa di posizione della Corte di Cassazione, che appare destinata ad incidere significativamente sull’applicazione della disciplina nei confronti delle società di recente costituzione.

Con l’ordinanza n. 22007 del 30 luglio 2025, la Suprema Corte ha infatti affermato che il test di operatività non può trovare valida applicazione nei primi anni di vita della società, poiché il meccanismo normativo presuppone necessariamente un periodo di osservazione sufficientemente significativo.

La pronuncia si fonda su una considerazione sistematica particolarmente rilevante.

L’art. 30 L. 724/1994 costruisce infatti il test attraverso una media triennale dei dati patrimoniali e reddituali, assumendo implicitamente che il periodo considerato sia idoneo a rappresentare una condizione di “normale operatività” dell’impresa.
Secondo la Cassazione, tale presupposto manca fisiologicamente nelle società neo-costituite, le quali si trovano frequentemente ad affrontare:

  • costi di avviamento;
  • investimenti iniziali;
  • fasi di start-up;
  • periodi fisiologici di non piena produttività.

La Corte osserva quindi che il periodo triennale previsto dalla norma non costituisce un elemento meramente matematico, bensì uno strumento volto ad assicurare attendibilità al meccanismo presuntivo.

Da ciò deriva una conclusione di notevole impatto pratico:
se il primo esercizio è già escluso ex lege dalla disciplina delle società non operative, anche i due esercizi successivi non sarebbero idonei a consentire una corretta applicazione del test, proprio per insufficienza del periodo storico di osservazione.

In tale prospettiva, la piena operatività del meccanismo presuntivo scatterebbe soltanto a partire dal quarto anno di attività.

L’affermazione assume particolare importanza per:

  • società immobiliari neo-costituite;
  • startup;
  • holding;
  • società in fase di investimento;
  • imprese ancora impegnate nella fase di organizzazione aziendale.

La pronuncia, tuttavia, non elimina automaticamente il rischio accertativo.

La Cassazione chiarisce infatti che l’Amministrazione finanziaria conserva comunque il potere di contestare la non operatività della società; ciò che viene meno è esclusivamente la possibilità di avvalersi automaticamente della presunzione legale prevista dall’art. 30 L. 724/1994.

Ne consegue che, nei primi anni di attività, l’onere probatorio tornerebbe integralmente in capo all’Ufficio, il quale dovrebbe dimostrare concretamente l’assenza di effettiva operatività societaria senza poter beneficiare del meccanismo presuntivo normativamente previsto.

Sotto il profilo operativo, rimangono tuttavia aperte numerose criticità.

L’Agenzia delle Entrate, almeno allo stato attuale, non sembra aver recepito tale orientamento, continuando ad applicare rigidamente la disciplina salvo specifiche cause di esclusione previste dalla norma o eventuali interpelli disapplicativi.

Inoltre, permane il problema dichiarativo relativo alla compilazione del prospetto società non operative nel modello Redditi, considerato che la mancata compilazione può determinare errori bloccanti nell’invio telematico della dichiarazione.

La decisione della Cassazione appare comunque particolarmente significativa sotto il profilo sistematico, poiché introduce un limite importante all’applicazione automatica di una disciplina fortemente presuntiva, riaffermando la necessità che il dato statistico utilizzato dal legislatore sia effettivamente rappresentativo della reale capacità operativa dell’impresa.

In definitiva, la pronuncia apre interessanti spazi difensivi per le società di recente costituzione, soprattutto nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria tenti di applicare il test in contesti ancora fisiologicamente caratterizzati da investimenti iniziali, bassa redditività o assenza temporanea di ricavi significativi.

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