CTP PALERMO 2019, dep.12/4/2019

Secondo i giudici palermitani, laddove la percentuale relativa di scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore è di pochi punti percentuali, non si manifesta quella grave incongruenza che può determinare l’applicazione dello strumento statistico ai fini dell’accertamento. Nel caso in questione la differenza era appena del 3,67%!

Scrivono i giudici: “l’accertamento induttivo può
essere giustificato da gravi incongruenze tra costi corrispettivi e ricavi dichiarati e
quelli desumibili dall’attività e dagli studi di settore, incongruenze che nel caso in
oggetto debbono escludersi, in considerazione della non gravità dello
scostamento tra i ricavi dichiarati con quelli risultanti dagli studi di settore,
discordanti per la somma di €. 28.145,00, pari al 3,67%, così come accertato
dall’Ufficio finanziario a seguito di contraddittorio con il contribuente.
lnvero, in ordine alla questione in oggetto la Suprema Corte ha affermato che
“l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento
induttivo … allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i
compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di
settore di cui all’art. 62 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con legge
427/1993, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza secondo la
previsione del successivo art. 62 sexies .. ”

 

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