Agevolazioni prima casa: le dichiarazioni vanno effettuate subito, davanti al notaio.

La Cassazione ha chiarito (con la sentenza 23236/2018) che in caso di acquisto con agevolazioni “prima casa”, non basta essere in possesso dei requisiti, ma questi devono essere dichiarati in modo che il notaio possa inserirli nell’atto d’acquisto.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata al notaio fosse errata, non sarà possibile sanarla con una sorta di integrazione, pertanto il beneficio sarà definitivamente perduto.

 

Fatture con descrizioni generiche

Benché siano sempre mal viste da parte delle autorità fiscali le fatture in cui sono malamente descritte le operazioni che ne stanno alla base, va detto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 15 settembre 2016 (causa C-516/14) ha stabilito che non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di una fattura con descrizione generica, laddove esistano comunque tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti sostanziali.

Basandosi su questa sentenza peraltro anche la Cassazione (nell’ambito di una vicenda interna) ha stabilito che la presenza di una descrizione generica non determina di per sè l’impossibilità di detrarre l’iva, ma semplicemente l’inversione dell’onere della prova: il contribuente potrà provare, con documentazione integrativa, la correttezza e l’inerenza delle operazioni descritte genericamente (Cass., Ordinanza 13882 del 31 maggio 2018).

 

Uno scostamento non significativo non legittima l’accertamento da studio di settore (Sentenza CTR Sicilia, 6553/2019)

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento nei confronti di un’ottica per accertare maggiori ricavi per circa 20.000 euro, sulla base dello studio di settore, dopo non aver accolto le osservazioni presentate in sede di contraddittorio, in particolare la rapida obsolescenza della merce trattata, legata notoriamente alle tendenze della moda.

I giudici di prime cure si sono limitati a ridurre al 50% l’accertamento, ritenendo comunque una parziale valenza allo strumento accertativo.

La difesa ha sottolineato, al di là di tutto il resto, la consistenza veramente minima dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati dallo studio di settore: si trattava in termini percentuali di una differenza che si attestava all’incirca sull’8%. Secondo la tesi della difesa, tale differenza non evidenzia le “gravi incongruenze” previste dalle norme sugli studi di settore, così come stabilito anche da tantissime sentenze di merito e anche della Cassazione, citate negli atti.

La CTR Sicilia, in accoglimento dell’appello ha annullato del tutto gli avvisi di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate a 5.000 di spese.

Si riportano i passi salienti della sentenza:

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La Suprema Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. 26 settembre 2014, n. 20414; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25902) che “l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 39, primo comma, lett.d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui all’art. 62 -bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando venga ravvisata una ‘grave incongruenza’ secondo la previsione del successivo art. 62-sexies”. Segnatamente ha precisato (Cass., 14 luglio 2017, n.17486) che “ai fini della legittima adozione del metodo di accertamento del reddito di impresa (…) mediante applicazione degli studi di settore, questa Corte ha affermato il principio della permanente necessità della esistenza del requisito delle “gravi incongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, previsto dall’art. 62- sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427

[…]

Orbene, con riguardo alle testé menzionate “gravi incongruenze”, la Corte di Cassazione ha qualificato come non significativo uno scostamento “approssimativamente vicino all’8%” (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327). Nella specie, lo scostamento tra l’importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è, per l’appunto, di appena l’8,11%. Tale scostamento appare molto ridotto, soprattutto in relazione all’ammontare dei ricavi dichiarati pari a euro 216.247,00 a fronte della somma di euro 235.330,00 accertata in base agli studi di settore, sicché non si è verificato uno scostamento significativo idoneo a legittimare gli atti impugnati. E ciò a maggior ragione ove si consideri la marcata obsolescenza della merce che caratterizza il settore di operatività del contribuente.

Ne consegue che l’operato dell’Ufficio è illegittimo e che le sentenze di primo grado meritano di essere riformate.

[…]

P.Q.M.

La Commissione, in riforma delle sentenze di primo grado, appellate dai contribuenti, annulla gli atti impugnati e condanna l’Ufficio al pagamento, a favore dei contribuenti, delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio liquidandole in euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.000,00 per il giudizio d’appello, oltre oneri di legge.

Fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti: prova dell’Amministrazione

Secondo la CTP Foggia, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare la consapevolezza del destinatario in merito al fatto che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta. I giudici hanno così affermato: “Non è il ricorrente a dover fornire la prova della buona fede, ma l’amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della consapevolezza dell’inserimento in un prospetto d’evasione”.

(ref.A001)