Uno scostamento non significativo non legittima l’accertamento da studio di settore (Sentenza CTR Sicilia, 6553/2019)

L’Agenzia delle Entrate ha emesso un accertamento nei confronti di un’ottica per accertare maggiori ricavi per circa 20.000 euro, sulla base dello studio di settore, dopo non aver accolto le osservazioni presentate in sede di contraddittorio, in particolare la rapida obsolescenza della merce trattata, legata notoriamente alle tendenze della moda.

I giudici di prime cure si sono limitati a ridurre al 50% l’accertamento, ritenendo comunque una parziale valenza allo strumento accertativo.

La difesa ha sottolineato, al di là di tutto il resto, la consistenza veramente minima dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi calcolati dallo studio di settore: si trattava in termini percentuali di una differenza che si attestava all’incirca sull’8%. Secondo la tesi della difesa, tale differenza non evidenzia le “gravi incongruenze” previste dalle norme sugli studi di settore, così come stabilito anche da tantissime sentenze di merito e anche della Cassazione, citate negli atti.

La CTR Sicilia, in accoglimento dell’appello ha annullato del tutto gli avvisi di accertamento, condannando l’Agenzia delle Entrate a 5.000 di spese.

Si riportano i passi salienti della sentenza:

***

La Suprema Corte ha condivisibilmente affermato (Cass. 26 settembre 2014, n. 20414; Cass., 23 dicembre 2015, n. 25902) che “l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dagli artt. 39, primo comma, lett.d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 54 del d.P.R.26 ottobre 1972, n. 633, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui all’art. 62 -bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando venga ravvisata una ‘grave incongruenza’ secondo la previsione del successivo art. 62-sexies”. Segnatamente ha precisato (Cass., 14 luglio 2017, n.17486) che “ai fini della legittima adozione del metodo di accertamento del reddito di impresa (…) mediante applicazione degli studi di settore, questa Corte ha affermato il principio della permanente necessità della esistenza del requisito delle “gravi incongruenze” tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, previsto dall’art. 62- sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427

[…]

Orbene, con riguardo alle testé menzionate “gravi incongruenze”, la Corte di Cassazione ha qualificato come non significativo uno scostamento “approssimativamente vicino all’8%” (Cass. 22 febbraio 2019, n. 5327). Nella specie, lo scostamento tra l’importo dei ricavi dichiarati dalla società e quelli calcolati in base agli studi di settore è, per l’appunto, di appena l’8,11%. Tale scostamento appare molto ridotto, soprattutto in relazione all’ammontare dei ricavi dichiarati pari a euro 216.247,00 a fronte della somma di euro 235.330,00 accertata in base agli studi di settore, sicché non si è verificato uno scostamento significativo idoneo a legittimare gli atti impugnati. E ciò a maggior ragione ove si consideri la marcata obsolescenza della merce che caratterizza il settore di operatività del contribuente.

Ne consegue che l’operato dell’Ufficio è illegittimo e che le sentenze di primo grado meritano di essere riformate.

[…]

P.Q.M.

La Commissione, in riforma delle sentenze di primo grado, appellate dai contribuenti, annulla gli atti impugnati e condanna l’Ufficio al pagamento, a favore dei contribuenti, delle spese relative ad entrambi i gradi del giudizio liquidandole in euro 2.000,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3.000,00 per il giudizio d’appello, oltre oneri di legge.

CTP PALERMO 2019, dep.12/4/2019

Secondo i giudici palermitani, laddove la percentuale relativa di scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore è di pochi punti percentuali, non si manifesta quella grave incongruenza che può determinare l’applicazione dello strumento statistico ai fini dell’accertamento. Nel caso in questione la differenza era appena del 3,67%!

Scrivono i giudici: “l’accertamento induttivo può
essere giustificato da gravi incongruenze tra costi corrispettivi e ricavi dichiarati e
quelli desumibili dall’attività e dagli studi di settore, incongruenze che nel caso in
oggetto debbono escludersi, in considerazione della non gravità dello
scostamento tra i ricavi dichiarati con quelli risultanti dagli studi di settore,
discordanti per la somma di €. 28.145,00, pari al 3,67%, così come accertato
dall’Ufficio finanziario a seguito di contraddittorio con il contribuente.
lnvero, in ordine alla questione in oggetto la Suprema Corte ha affermato che
“l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento
induttivo … allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i
compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di
settore di cui all’art. 62 bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con legge
427/1993, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza secondo la
previsione del successivo art. 62 sexies .. ”