Il caso della sentenza n. 710/2019 della Cassazione riguarda la punibilità del contribuente che affida ad un commercialista l’adempimento degli obblighi tributari e tale adempimento è trascurato (caso che nella pratica si rinviene con una certa frequenza).
Al di là della possibilità di rivalersi nei confronti del professionista che non ha ben gestito il suo mandato, il contribuente deve però, per non subìre l’applicazione delle sanzioni, fornire la prova della propria della propria diligenza e di aver correttamente vigilato sulla condotta del professionita: in caso contrario incappa in quella che si chiama “culpa in vigilando”.
Va dimostrato che malgrado tutti i tentativi di vigilare, il contribuente è stato colpito da un comportamento del tutto frodatorio o dissimulatorio da parte del professionista. Nel caso esaminato dai giudici infatti il professionista aveva consegnato false ricevute di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi ed è stato pertanto denunciato penalmente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate tuttavia non è sufficiente la mera denuncia penale, ma occorre dimostrare che è stato tenuto un comportamento diligente di vigilanza sull’operato del professionista.
La norma sul principio di colpevolezza, in ambito tributario, è l’art.5 del D.Lgs.472/1997. E’ stata spesso utilizzata per “salvare” il contribuente che per cause di forza maggiore non ha potuto eseguire versamenti fiscali (ad esempio quando ha preferito pagare i dipendenti piuttosto che versare le imposte, in casi in cui si è trovato in difficoltà a causa di enti pubblici che non hanno pagato le fatture da egli emesse).
Secondo diverse sentenze della Suprema Corte, la prova dell’assenza di colpa da parte del contribuente grava proprio su di lui. Già nel lontano 1988 si era espressa in tal senso la Sez.Penale della Cassazione: ““gli obblighi tributari sono obblighi propri del contribuente e quindi strettamente personali e non delegabili, sicché un’eventuale delega a terzi del loro adempimento non può deresponsabilizzare il delegante nell’ipotesi in cui il delegato non provveda, incombendo sul primo l’obbligo di sorveglianza dell’esatto comportamento da parte dell’incaricato”
Non basta quindi aver incaricato un consulente per essere esonerati da colpa, ma bisogna dimostrare di non essere stati negligenti nel vigilare, di essersi quindi attivati per verificare la corretta esecuzione degli incarichi da parte del professionista. Tale prova può essere data, per l’appunto, laddove si accerti “un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento” (in tal senso le sentenze 6790/2017, 12473/2010, 26848/2007, 25136/2009).
Va segnalata anche una norma, cioè l’art.1 della Legge n. 423/1995, proprio riguardante la condotta illecita di professionisti qualificati, nel caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento di tributi, laddove sia stata data la provvista delle somme
a tal fine necessarie. Ebbene, a seguito di denuncia penale (di indebita appropriazione) seguita da sentenza irrevocabile, la sanzione irrogata a carico del contribuente verrà commutata in sanzione a carico del professionista, sol però alla condizione che venga
però eseguito dal contribuente il pagamento dell’imposta ancora dovuta (quest’ultima previsione è ovviamente parecchio discutibile, perché subordina questa traslazione della sanzione al pagamento delle imposte: il contribuente che ha i fondi necessari pertanto potrà traslare la sanzione, colui che non riesce a pagare non potrà farlo).
