Attenzione ai 60 giorni: l’intimazione di pagamento va impugnata subito

Quando arriva un’intimazione di pagamento, il contribuente ha spesso la tentazione di trascurarla, pensando che si tratti di un atto secondario o che si potrà far valere la prescrizione in un momento successivo, magari in occasione di un pignoramento. Nulla di più sbagliato.

Correttamente, anche secondo la Corte di Cassazione (ord. n. 6436/2025), l’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 è un atto che va necessariamente impugnato entro 60 giorni dalla notifica. Se non lo si fa, la pretesa tributaria si consolida e non sarà più possibile opporsi né eccepire vizi precedenti, come la mancata notifica della cartella o la prescrizione.

In pratica:

  • se la prescrizione era già maturata prima della cartella, occorreva impugnare la cartella;
  • se la prescrizione è maturata dopo la cartella o la cartella non è stata notificata, bisogna impugnare l’intimazione;
  • se si aspetta l’atto di pignoramento, ormai è troppo tardi: la pretesa è definitiva.

Il termine dei 60 giorni è perentorio: trascorso questo tempo, l’obbligazione diventa definitiva. Ciò in base al principio della non impugnabilità, secondo cui ogni atto successivo ad un altro diventato definitivo per mancata impugnazione, si può impugnare solo per vizi propri (e non per vizi dell’atto cosiddetto “presupposto” che era rimasto incontestato).

Lo Studio ha seguito diverse controversie in cui il punto decisivo è stato proprio l’impugnazione tempestiva dell’intimazione di pagamento. Intervenire nei termini ha permesso di bloccare pretese ormai prescritte o viziate, evitando che diventassero definitive.

Per questo è fondamentale non trascurare nessun atto notificato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione: ogni intimazione rappresenta un passaggio cruciale per far valere i propri diritti

SEMPRE CON VOI

Se hai ricevuto un’intimazione di pagamento, è importante muoversi subito: i 60 giorni scorrono rapidamente e dopo non sarà più possibile contestare. Lo Studio è a disposizione per esaminare la tua posizione e valutare le difese più opportune.

Il socio di società di persone può far valere il beneficio di preventiva escussione

In presenza di riscossione a mezzo ruolo di tributi, con presupposto impositivo realizzato da una società di persone, il socio può impugnare la cartella a lui notificata eccependo la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (secondo il quale i creditori sociali, prima di rivolgersi direttamente ai soci, devono provare a far valere i loro crediti direttamente nei confronti della società e solo dopo possono rivolgersi ai soci illimitatamente responsabili).

Se siamo al cospetto di società semplici (nella pratica poco diffuse, in quanto non possono svolgere attività commerciali) o irregolari, il socio ha comunque l’onere di provare che il creditore possa soddisfarsi (totalmente o parzialmente) sul patrimonio sociale. Se si tratta di società in nome collettivo, società in accomandita semplice o società in accomandita per azioni (quest’ultime anch’esse poco diffuse), è il creditore che dovrà provare l’insufficienza del patrimonio sociale (salvo che ciò non sia già acclarato da circostanze note, quali ad esempio l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese). Se tale prova non sarà fornita, sulla base di quanto previsto dall’art.2697 del c.c., il ricorso potrebbe essere accolto laddove l’onere della prova spetti all’amministrazione finanziaria che ha emesso il ruolo.

Questo è il succo di una sentenza dello scorso dicembre della Cassazione, emessa a Sezioni Unite.

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Raitezzare un debito non interrompe la prescrizione

Secondo i giudici della Cassazione (sentenza 14945/2018), una domanda di rateizzazione di un debito, non implica l’interruzione della prescrizione.

Di seguito un estratto:

2.1. […]

La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art.2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017).

Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.

Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza