Secondo l’ordinanza n. 9912/2020 della Cassazione, una fattura che riporta solo in modo generico la descrizione di lavori edili effettuati presso un cantiere ubicato in una specifica località non è sufficiente per dedurre i costi e detrarre l’IVA. Questo è un obbligo di legge, non opzionale, e assume particolare rilievo ai fini probatori. Infatti, spetta sempre al contribuente l’onere della prova riguardo all’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri o costi deducibili e inerenti all’attività professionale o d’impresa svolta. La fattura costituisce un elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del Decreto Iva (DPR 633/1972). In caso di fattura generica, l’incertezza che la caratterizza fa venire meno la presunzione di veridicità, per cui a quel punto il contribuente deve provare l’esistenza e l’inerenza del costo attraverso la produzione di adeguata documentazione. La produzione di documenti di spesa (tra cui ad esempio gli avvenuti pagamenti, anche con strumenti tracciabili) o la dimostrazione della relativa contabilizzazione, non sono sufficienti. Il contribuente può quindi opporre documentazione integrativa rispetto alla fattura per provare l’inerenza (e quindi la loro deducibilità, con possibilità di detrazione dell’IVA); ad esempio, può produrre i contratti relativi alle prestazioni fatturate, da cui si evinca il contenuto dei lavori, la durata, il luogo, il personale impiegato. Nel caso specifico, la Cassazione aveva esaminato il caso di una S.r.l. che aveva tentato di dedurre i costi di una fattura che riportava una descrizione molto generica: “Fattura per lavori di muratura eseguiti presso Vs. cantiere”. In questo caso, tale descrizione generica non permette di comprendere quale tipo di attività sia stata in concreto svolta, mancando per l’appunto i requisiti di cui all’art.21 del Decreto Iva (cioè la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni edilizie fatturate).
Categoria: Sentenze redditi d’impresa
Accertamento induttivo e riconoscimento dei costi
Molto spesso l’Agenzia delle Entrate o i verificatori della Guardia di Finanza, laddove effettuano un accertamento induttivo (cioè quello derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, spesso magari accompagnata anche dalla mancata istituzione/tenuta delle scritture contabili), tendono a riprendere a tassazione i ricavi in qualunque modo determinati (da brogliacci, da dichiarazioni o confessioni stragiudiziali dello stesso imprenditore, in ogni altro modo possibile) e determinano il reddito facendolo corrispondere ai ricavi stessi.
Ovviamente non c’è nulla di più sbagliato: un reddito è un’entità netta che deriva dalla contrapposizione di poste positive (ricavi) e di poste negative (costi) che in linea di massima sono sempre presenti nelle attività imprenditoriali.
Bisogna tenere ben conto che il metodo di accertamento induttivo è molto diverso da quello analitico che in linea di principio va a incidere sulle singole poste, in maniera per così dire “chirurgica” (valorizzando le specifiche componenti negative di reddito); quello induttivo determina direttamente il reddito come dato di sintesi, prescindendo dalle singole poste e così procedendo deve tener conto anche degli elementi negativi. Diversamente, l’accertamento attrarrebbe a tassazione una ricchezza lorda, in contrasto quindi con il principio di capacità contributiva.
Ciò è affermato anche dalla Cassazione, la quale in una sentenza di qualche mese fa (giusto per citarne una che non è certo isolata), ha riportato:
“Non trova giustificazione, però, l’operato dell’amministrazione che ha inciso solo sulle componenti passive, che ha recuperato al reddito, determinandone un aumento dell’imponibile, e, senza darne logica giustificazione, non ha inteso tener conto anche di quelle attive, la cui contabilizzazione, sulla base del medesimo fatto noto, era presumibile fosse anch’essa infedele e, per tale ragione, non dovevano essere sottratte ad autonoma rettifica”
La ratio della norma è quella di consegnare agli uffici uno strumento agevolato (quello dell’accertamento induttivo) non già persecutorio del contribuente infedele, ma finalizzato alla determinazione della reale consistenza del reddito imponibile da lui prodotto, in modo da ragguagliare ad esso l’imposta effettivamente dovuta, nel pieno rispetto dell’art.53 della Costituzione e di quello che impone la correttezza dell’azione amministrativa (art.97).
Costo dei terreni per distributori di carburante: ammortizzabile
Con una sentenza dello scorso aprile la Cassazione (a Sezioni Unite) ha offerto una sentenza importante per chi si occupa di gestire impianti di distribuzione di carburanti. E’ stato chiarito infatti che il costo di acquisizione dei terreni è ammortizzabile, dal momento che il bene è soggetto a deperimento (quantomeno economico).
Fino ad ora l’opinione contraria si basava sul fatto che i terreni non erano espressamente menzionati nel D.M.31 dicembre 1998, cioè il famoso decreto che indica tutti i coefficienti utilizzabili fiscalmente per l’ammortamento dei beni.
Ovviamente deve trattarsi di terreni che vengono utilizzati in maniera strumentale rispetto ad attività industriali, per cui hanno una vita utile limitata nel tempo, giacché l’eventuale riutilizzo è soggetto ad una qualche attività di riadattamento.
