Attenzione alla pericolosità delle “fatture generiche”

Secondo l’ordinanza n. 9912/2020 della Cassazione, una fattura che riporta solo in modo generico la descrizione di lavori edili effettuati presso un cantiere ubicato in una specifica località non è sufficiente per dedurre i costi e detrarre l’IVA. Questo è un obbligo di legge, non opzionale, e assume particolare rilievo ai fini probatori. Infatti, spetta sempre al contribuente l’onere della prova riguardo all’esistenza dei fatti che danno luogo a oneri o costi deducibili e inerenti all’attività professionale o d’impresa svolta. La fattura costituisce un elemento probatorio solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall’art. 21 del Decreto Iva (DPR 633/1972). In caso di fattura generica, l’incertezza che la caratterizza fa venire meno la presunzione di veridicità, per cui a quel punto il contribuente deve provare l’esistenza e l’inerenza del costo attraverso la produzione di adeguata documentazione. La produzione di documenti di spesa (tra cui ad esempio gli avvenuti pagamenti, anche con strumenti tracciabili) o la dimostrazione della relativa contabilizzazione, non sono sufficienti. Il contribuente può quindi opporre documentazione integrativa rispetto alla fattura per provare l’inerenza (e quindi la loro deducibilità, con possibilità di detrazione dell’IVA); ad esempio, può produrre i contratti relativi alle prestazioni fatturate, da cui  si evinca il contenuto dei lavori, la durata, il luogo, il personale impiegato. Nel caso specifico, la Cassazione aveva esaminato il caso di una S.r.l. che aveva tentato di dedurre i costi di una fattura che riportava una descrizione molto generica: “Fattura per lavori di muratura eseguiti presso Vs. cantiere”. In questo caso, tale descrizione generica non permette di comprendere quale tipo di attività sia stata in concreto svolta, mancando per l’appunto i requisiti di cui all’art.21 del Decreto Iva (cioè la natura, la qualità e la quantità delle prestazioni edilizie fatturate).

Fatture con descrizioni generiche

Benché siano sempre mal viste da parte delle autorità fiscali le fatture in cui sono malamente descritte le operazioni che ne stanno alla base, va detto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza del 15 settembre 2016 (causa C-516/14) ha stabilito che non può essere negato il diritto alla detrazione dell’IVA in presenza di una fattura con descrizione generica, laddove esistano comunque tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto dei requisiti sostanziali.

Basandosi su questa sentenza peraltro anche la Cassazione (nell’ambito di una vicenda interna) ha stabilito che la presenza di una descrizione generica non determina di per sè l’impossibilità di detrarre l’iva, ma semplicemente l’inversione dell’onere della prova: il contribuente potrà provare, con documentazione integrativa, la correttezza e l’inerenza delle operazioni descritte genericamente (Cass., Ordinanza 13882 del 31 maggio 2018).