Agevolazioni prima casa: le dichiarazioni vanno effettuate subito, davanti al notaio.

La Cassazione ha chiarito (con la sentenza 23236/2018) che in caso di acquisto con agevolazioni “prima casa”, non basta essere in possesso dei requisiti, ma questi devono essere dichiarati in modo che il notaio possa inserirli nell’atto d’acquisto.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata al notaio fosse errata, non sarà possibile sanarla con una sorta di integrazione, pertanto il beneficio sarà definitivamente perduto.

 

Per il versamento della ritenuta d’acconto il sostituito non è responsabile

La Cassazione , con l’importante sentenza 10378/2019, ha stabilito che nel caso in cui il sostituto non versi la ritenuta d’acconto, il sostituto non è responsabile (e quindi non è tenuto in solido al versamento dell’imposta), se effettivamente la ritenuta è stata operata. Ovviamente è opportuno precostituirsi la prova dell’effettuazione della trattenuta, per cui è meglio utilizzare strumenti tracciabili per gli incassi.

La certificazione e lo scomputo delle ritenute

La mancata esibizione della certificazione delle ritenute d’acconto non preclude al contribuente la possibilità di provare in altro modo l’effettuazione della ritenuta stessa.

Chi non si è mai imbattuto in qualche problema dovuto allo scomputo delle ritenute d’acconto, alzi la mano! Sappiamo bene che le ritenute subìte devono essere certificate dal sostituto che attesta di averle operate, ma cosa accade laddove (caso non certo raro) tale certificazione non fosse producibile perché il sostituto se ne infischia di inviarla? Oggi per fortuna l’Agenzia delle Entrate, soprattutto dopo una famosa risoluzione del 2009, accetta come prova d’aver subìto la ritenuta, un documento che attesti l’incasso della parcella al netto della ritenuta, per cui è producibile anche una copia di un estratto conto bancario da cui si evince l’incasso netto, una copia di un assegno e via dicendo. Purtroppo potrebbe anche capitare che tale prova sia difficile da fornire, si pensi a un pagamento tramite contanti.

Ebbene, una recente sentenza dello scorso giugno della Cassazione ha ribadito che il mancato rilascio della certificazione non preclude al contribuente di provare in altro modo che la somma è stata trattenuta e, si badi, non solo tramite l’estratto conto o l’assegno. I giudici della Suprema Corte hanno infatti intanto stabilito che la certificazione è “prova tipica, ma non esclusiva”; poi hanno giustamente sottolineato che “il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta sol perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnarli l’attestato da esibire al Fisco”; e poi continuano osservano che l’art.22 del TUIR consente lo scomputo a condizione che la ritenuta sia “operata”, non necessariamente “certificata”.

La grande apertura di questa sentenza sta nel fatto che gli ermellini hanno consentito al contribuente di provare la ritenuta anche semplicemente con l’esibizione delle fatture e del registro degli incassi. Ecco perché non bisogna mai arrendersi di fronte alle pretese dell’Agenzia delle Entrate che pretende assolutamente di visionare strumenti tracciabili, autocertificazioni e via dicendo. Sentenza esemplare.