Per la sentenza 32212/2019 della Cassazione, è legittimo l’accertamento induttivo laddove non è stata fornita all’amministrazione finanziaria la documentazione riguardante l’entità e il dettaglio delle giacenze di magazzino. Non presentare i dettagli e i calcoli delle giacenze, fa venir meno il rapporto di collaborazione che è previsto anche dallo Statuto del contribuente, con la conseguente possibilità dell’utilizzo delle presunzioni anche semplici.
Categoria: Sentenze accertamento
Accertamento induttivo e riconoscimento dei costi.
E’ noto che in caso di accertamento induttivo l’Ufficio, può eseguire la ricostruzione del reddito basandosi su presunzioni semplici.
La sentenza della Cassazione n.19191 del 17 luglio 2019 ha evidenziato un importante principio applicabile agli accertamenti induttivi. Secondo gli ermellini (e giustamente), vanno scomputati dai ricavi anche i costi sostenuti, anche se non sono stati contabilizzati. Non rispettare tale principio vorrebbe infatti dire tassare un reddito inesistente.
Come si legge nella sentenza, l’unica forma di capacità contributiva che può non tenere conto dello scomputo delle spese, riguarda i tributi indiretti. Per quanto riguarda i tributi diretti invece bisogna tenere conto anche dei costi, pur se non contabilizzati. Quindi è possibile utilizzare presunzioni anche “semplicissime” per ricostruire i ricavi non dichiarati, ma bisogna scomputare i costi sostenuti per conseguire quei ricavi, sia se dimostrati dal contribuente, sia anche in via del tutto induttiva, pena violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.
