Per il versamento della ritenuta d’acconto il sostituito non è responsabile

La Cassazione , con l’importante sentenza 10378/2019, ha stabilito che nel caso in cui il sostituto non versi la ritenuta d’acconto, il sostituto non è responsabile (e quindi non è tenuto in solido al versamento dell’imposta), se effettivamente la ritenuta è stata operata. Ovviamente è opportuno precostituirsi la prova dell’effettuazione della trattenuta, per cui è meglio utilizzare strumenti tracciabili per gli incassi.

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