Secondo i giudici della Cassazione (sentenza 14945/2018), una domanda di rateizzazione di un debito, non implica l’interruzione della prescrizione.
Di seguito un estratto:
2.1. […]
La domanda di rateizzazione del debito, non costituendo un atto di riconoscimento del credito vantato dalla società di riscossione, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art.2944 c.c. (Cass. n. 7820 del 2017, Cass. n. 3347 del 2017).
Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d’essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domanda di rateizzazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’ an debeatur, quando non siano espressione di una chiara rinunzia al diritto di contestare, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Ne consegue che la domanda di rateizzazione non costituisce acquiescenza
