Molto spesso l’Agenzia delle Entrate o i verificatori della Guardia di Finanza, laddove effettuano un accertamento induttivo (cioè quello derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, spesso magari accompagnata anche dalla mancata istituzione/tenuta delle scritture contabili), tendono a riprendere a tassazione i ricavi in qualunque modo determinati (da brogliacci, da dichiarazioni o confessioni stragiudiziali dello stesso imprenditore, in ogni altro modo possibile) e determinano il reddito facendolo corrispondere ai ricavi stessi.
Ovviamente non c’è nulla di più sbagliato: un reddito è un’entità netta che deriva dalla contrapposizione di poste positive (ricavi) e di poste negative (costi) che in linea di massima sono sempre presenti nelle attività imprenditoriali.
Bisogna tenere ben conto che il metodo di accertamento induttivo è molto diverso da quello analitico che in linea di principio va a incidere sulle singole poste, in maniera per così dire “chirurgica” (valorizzando le specifiche componenti negative di reddito); quello induttivo determina direttamente il reddito come dato di sintesi, prescindendo dalle singole poste e così procedendo deve tener conto anche degli elementi negativi. Diversamente, l’accertamento attrarrebbe a tassazione una ricchezza lorda, in contrasto quindi con il principio di capacità contributiva.
Ciò è affermato anche dalla Cassazione, la quale in una sentenza di qualche mese fa (giusto per citarne una che non è certo isolata), ha riportato:
“Non trova giustificazione, però, l’operato dell’amministrazione che ha inciso solo sulle componenti passive, che ha recuperato al reddito, determinandone un aumento dell’imponibile, e, senza darne logica giustificazione, non ha inteso tener conto anche di quelle attive, la cui contabilizzazione, sulla base del medesimo fatto noto, era presumibile fosse anch’essa infedele e, per tale ragione, non dovevano essere sottratte ad autonoma rettifica”
La ratio della norma è quella di consegnare agli uffici uno strumento agevolato (quello dell’accertamento induttivo) non già persecutorio del contribuente infedele, ma finalizzato alla determinazione della reale consistenza del reddito imponibile da lui prodotto, in modo da ragguagliare ad esso l’imposta effettivamente dovuta, nel pieno rispetto dell’art.53 della Costituzione e di quello che impone la correttezza dell’azione amministrativa (art.97).
