Sia Riscossione Sicilia, sia Equitalia, notificano ormai le proprie cartelle tramite PEC.
Il file trasmesso è (almeno fino ad ora) nella generalità dei casi un file PDF privo di firma digitale. Ciò può essere utilizzato come strumento di difesa, in quanto il file pdf non garantisce l’integrità, l’immodificabilità, la genuinità del file stesso.
Diverse sentenze hanno aperto la strada tra fine 2016 e soprattutto inizio 2017, in particolare quelle della CTP di Savona, su liti promosse da un collega dell’ADT, ove delle intimazioni di pagamento sono state annullate proprio per questo motivo. Altre Commissioni hanno fatto seguito a ruota (tra questa anche quella di Milano).
Ho predisposto delle eccezioni per contestare pertanto le cartelle che contengono un file PDF privo di firma e, come ha fatto il collega ligure, ho contattato un perito informatico palermitano, iscritto come CTU presso il Tribunale di Palermo, al fine di fargli predisporre delle perizie tecniche a corroborare il ragionamento con cui si contestano gli atti ricevuti.
Anche per la CTP Reggio Emilia (sent.204/1/17 del 31 luglio 2017) la cartella di pagamento necessita di un file con estensione p7m (quindi dotato di firma digitale).
Fuori dal coro la CTP di Palermo, secondo cui l’assenza di firma digitale è irrilevante e non priva l’atto trasmesso telematicamente delle caratteristiche di immodificabilità e di sicurezza della comuincazione.
Staremo a vedere come si evolve la situazione.
Aggiornamento: con un ordinanza interlocutoria della Cassazione, risulta assolutamente indispensabile l’estensione “p7m” a garanzia dell’autenticità del file e cioè dell’apposizione della firma digitale al file in cui il documento è formato. Tale ordinanza è di fine agosto e la questione (molto rilevante) è stata rimessa alle Sezioni Unite.
